(massima n. 1)
Fino a quando il contratto pubblico č ancora in corso, il divieto di cessione dei crediti verso lo Stato senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilitā dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto.