Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4927 del 16 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non č impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la mancata presentazione delle fatture quietanziate e del documento unico di regolaritā contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilitā del credito, la quale non č di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione.

(massima n. 2)

Ai fini dell'opponibilitā ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione č previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalitā per l'opponibilitā ai terzi della cessione).

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