(massima n. 2)
Ai fini dell'opponibilitā ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione č previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalitā per l'opponibilitā ai terzi della cessione).