(massima n. 1)
La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fmi delle notificazioni contenute nell'art. 145 c.p.c., con la conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale; ma tale principio presuppone la divaricazione fra sede effettiva e sede legale e la sostituzione di quest'ultima, puramente formale e nominalistica, con la sede effettiva dell'attività direzionale e organizzativa e non spiega, pertanto, i suoi effetti nell'ipotesi in cui la sede legale sia anche l'effettivo centro d'imputazione e di promozione delle attività sociali che alla società fanno capo, non rilevando che talune attività sociali risultino decentrate e così il luogo ove si svolgono attività di gestione sociale, come anche quello valorizzato come recapito per ragioni organizzative.