Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15465 del 10 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La determinazione del concorso di colpa del danneggiato, anche in termini percentuali, rientra nell'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, salvo non siano presenti vizi logici o giuridici rilevanti. Tale accertamento si fonda su un procedimento logico e non matematico, insuscettibile di giustificazione analitica e sindacabile solo per contraddittorietà tra le osservazioni logiche e le conseguenze accertate.

(massima n. 2)

La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. civ. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.

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