Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6981 del 16 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di decesso di un lavoratore in circostanze particolarmente cruente e sofferenze prolungate, il risarcimento del danno parentale deve adeguarsi considerevolmente, tenendo conto del legame solidaristico reciproco tra la sofferenza della vittima e quella dei suoi congiunti. La liquidazione equitativa, anche quando basata su tabelle, deve considerare le peculiaritą del caso concreto, assicurando paritą di trattamento e flessibilitą, con una possibile sforatura del tetto previsto dalle tabelle in presenza di circostanze eccezionali.

(massima n. 2)

Il risarcimento del danno cd. terminale deve essere integrale, con la conseguenza che, pur quando il fatto č unico, se vengono arrecate una pluralitą di lesioni a beni della persona costituzionalmente protetti, nessuna di dette offese deve rimanere sfornita di apprezzamento risarcitorio, quale che sia la tecnica adoperata ai fini della liquidazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, applicando meccanicamente il criterio tabellare, non aveva tenuto conto della complessitą del caso concreto - sequestro di persona per pił giorni con sevizie - e della pluralitą dei beni costituzionalmente rilevanti incisi - libertą, dignitą, integritą psico-fisica, sofferenza morale - ulteriori rispetto al danno terminale di chi, ferito, attende la morte in stato di lucida agonia).

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