(massima n. 1)
La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. è ammessa solo in presenza di prova dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, quando la quantificazione risultasse obiettivamente impossibile o difficoltosa. Essa, però, non può supplire alla mancanza totale di prova del danno sia nella sua esistenza sia nella sua entità.