Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 967 del 15 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. è ammessa solo in presenza di prova dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, quando la quantificazione risultasse obiettivamente impossibile o difficoltosa. Essa, però, non può supplire alla mancanza totale di prova del danno sia nella sua esistenza sia nella sua entità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.