(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice deve applicare correttamente il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., indicando chiaramente gli elementi di calcolo utilizzati per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, anche di natura presuntiva.