(massima n. 1)
I verbali delle attivitā di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilitā agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile).