(massima n. 1)
Le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p., ai fini della prova del fatto in esse accertato, posto che, secondo il principio generale fissato dall'art. 2 c.p.p., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, l'unica disposizione che attribuisce espressamente efficacia di giudicato nel processo penale a sentenze extra-penali č l'art. 3 c.p.p., comma 4, con riferimento alla sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione in tema di stato di famiglia o di cittadinanza.