(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame, il Tribunale decide in via incidentale, ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen., le questioni sulla proprietā delle cose in sequestro ed č tenuto a rimettere la controversia sulla proprietā al giudice civile, ex art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen., esclusivamente quando, procedendo all'annullamento del vincolo reale, deve disporre la restituzione.