(massima n. 1)
In tema di rapporto di agenzia con una societā di leasing, fra gli obblighi dell'agente vi č quello di promuovere la conclusione di un affare giuridicamente ed economicamente conforme allo schema contrattuale che, per il leasing, presuppone la previa conclusione di un contratto di compravendita del bene e, per i beni mobili registrati, la regolare immatricolazione del veicolo e conseguente iscrizione al Pra, eventi temporalmente e logicamente successivi al contratto di vendita e talvolta successivi alla stipulazione del contratto di leasing. La necessitā della verifica della realizzazione del presupposto fondamentale dell'operazione tende a prevenire il maggior rischio cui sono esposte dette societā, cioč il rischio che il bene non esista, o sia diverso da quello acquistato e pagato o sia finito in proprietā di terzi, non attenendo, l'obbligo dell'agente, all'esecuzione del contratto di leasing, sibbene al perfezionamento, giuridico ed economico, dell'operazione. Conseguentemente, l'inadempimento del predetto obbligo integra giusta causa di recesso e l'accertamento relativo č riservato al giudice di merito ed č incensurabile in sede di legittimitā se congruamente motivato ed esente da vizi logico-giuridici.