(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, č sufficiente l'esercizio, da parte dell'agente, di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertā d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 336 c.p. nella condotta di un detenuto che, pretendendo la somministrazione di un farmaco non ricevuto dall'infermiera di turno, aveva aggredito un agente di polizia penitenziaria per impedirgli di riportare l'ordine all'interno del reparto).