(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1746, terzo comma, c.c. (nel testo introdotto dall'art. 28, comma 2, della legge n. 65 del 1999) che vieta ogni patto che ponga a carico dell'agente una responsabilitą anche solo parziale per l'inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente ed a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell'agente con riferimento a singoli affari, si applica, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda l'applicazione retroattiva, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o tutt'al pił alle obbligazioni nate da tali patti successivamente alla data indicata e non anche alla fase di adempimento di tali obbligazioni.