Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 31665 del 25 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialitą della legge penale di cui all'art. 6, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui abbia avuto luogo in tale territorio anche una parte soltanto della omissione causativa dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte, in un caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, il cui evento si era verificato all'estero, ha ritenuto che per l'affermazione della giurisdizione italiana sia sufficiente che sul territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, pur se priva dei requisiti di idoneitą e univocitą richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella svoltasi all'estero).

(massima n. 2)

In tema di responsabilitą da reato degli enti, l'esiguitą del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).

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