(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non ostativo alla consegna il fatto che il destinatario del mandato, nell'imminenza dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, avesse presentato un'autodenuncia per lo stesso fatto, con conseguente iscrizione di notizia di reato in epoca successiva al momento in cui il mandato era stato ricevuto dall'Autoritą nazionale). (Rigetta, Corte Appello Roma, 14/04/2022)