(massima n. 1)
In tema di giurisdizione, la condotta riciclatoria di uno straniero, estraneo al reato presupposto, commessa interamente in territorio estero e resa possibile dal trasporto dall'Italia del denaro riciclato di provenienza illecita, effettuato dagli autori del reato presupposto prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 cod. pen., non consente di radicare la giurisdizione del giudice italiano per il delitto di riciclaggio. (Rigetta, GIP Tribunale Milano, 19/09/2019)