Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11969 del 28 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter c.p. l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilitą per effetto della omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, l. 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), l. 28 giugno 2012, n. 92) senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalitą di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva.

(massima n. 2)

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilitą per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalitą di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva.

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