(massima n. 2)
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilitą per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalitą di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva.