(massima n. 1)
L'attribuzione all'agente della facoltą di riscuotere i premi secondo la previsione dell'art. 1744 c.c. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188, che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma dell'art. 2049 c.c., a far sorgere la responsabilitą del soggetto che ha conferito l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incarico nell'esercizio dell'incombenza affidatagli. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilitą ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall'agente che, nell'attivitą di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l'importo dell'investimento).