(massima n. 1)
In tema di contratti di agenzia, la regola stabilita dall'Accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979 per i contratti stipulati a partire dal gennaio 1980, in base alla quale le parti individuali sono obbligate, senza possibilità di deroga, a determinare una provvigione separata per gli affari per i quali sussista per l'agente il compito di riscuotere in modo continuativo per il proponente, trova applicazione anche per gli accordi individuali — successivi a tale data — con cui le parti abbiano inteso modificare il contratto originario contemplando l'incarico di riscossione inizialmente non previsto.