(massima n. 1)
In tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell'art. 3, terzo e quarto comma, del Rapporto Economico Collettivo del 9 giugno 1988, l'agente non ha facoltā di riscuotere per la ditta, salvo diverso accordo scritto, e l'obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in cui svolga la sola attivitā di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l'attivitā di incasso svolta dall'agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla č dovuto all'agente medesimo a titolo di incasso.