(massima n. 1)
Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivitą amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attivitą dell'ente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che potesse considerarsi come sede effettiva di una societą lo studio di un commercialista legato alla stessa da un rapporto professionale, presso il quale era stata eseguita la notificazione dell'atto di citazione).