(massima n. 2)
Trova applicazione anche nel rapporto di agenzia il principio secondo cui le cosiddette quietanze liberatorie, in mancanza di specifiche indicazioni sui pagamenti ricevuti e sui crediti estinti, oppure sui crediti di cui il lavoratore intende disporre con rinuncia o transazione, costituiscono una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, hanno la natura giuridica di dichiarazioni di scienza, prive di qualsiasi efficacia negoziale o confessoria e non preclusive di un'azione in giudizio ai fini del riconoscimento dei diritti non ancora soddisfatti. (Fattispecie relativa ad un rapporto di agenzia sottoposto alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 490 n. 3 c.p.c.).