Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 18041 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione in mora del datore di lavoro, a seguito di sentenza che accerti l'illegittimitą del trasferimento di ramo d'azienda, comporta l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e di pagamento delle retribuzioni maturate a favore del lavoratore, senza detrazione di quanto percepito dal lavoratore per prestazioni rese alla societą cessionaria nel medesimo periodo, in ragione della duplicitą dei rapporti lavorativi derivante dall'accertamento dell'illegittimitą del trasferimento (art. 1206 ss. c.c.). La sussistenza dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro non richiede un termine di esigibilitą ex art. 1183 c.c., essendo la condanna al ripristino immediatamente eseguibile in virtł dell'autoritą intrinseca della sentenza giurisdizionale di accertamento.

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