(massima n. 1)
Anche agli effetti del divieto, fatto all'agente dall'art. 1743 c.c., di trattare per lo stesso ramo gli affari di pił imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di pił imprese, essendo all'uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno.