(massima n. 1)
Il delitto di malversazione ex art. 316-bis c.p. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. (Fattispecie relativa a cautela reale in cui la Corte ha ritenuto che, essendo stato realizzato nel termine stabilito il progetto di cooperazione transfrontaliera per cui era stata erogata la sovvenzione dall'Unione Europea, non rilevasse se il beneficiario, con i fondi a ciò necessari, avesse effettivamente pagato i partner).