Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21053 del 27 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilitā dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.

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