Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29833 del 19 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento - traendo origine dalla legittima (e, quindi, incolpevole) aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni - non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali è possibile controllare, con l'ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere, sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento, possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla sottoscrizione di un contratto di telefonia, aveva ritenuto configurabile l'affidamento incolpevole della compagnia telefonica nel potere di rappresentare una s.r.l. in capo al sottoscrittore, il quale faceva parte del suo organico, aveva la disponibilità del timbro dell'azienda ed aveva esibito l'atto costitutivo aziendale e la propria carta d'identità).

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