(massima n. 1)
In un contratto di mutuo fondiario, la prescrizione del diritto del creditore decorre dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore non comunichi formalmente al debitore insolvente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c. Tale comunicazione equivale a una manifestazione di volontà di risolvere il contratto e anticipare l'esigibilità del credito; in assenza di tale comunicazione, la prescrizione non può considerarsi decorso prima della notifica dell'atto di precetto.