Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24720 del 16 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In un contratto di mutuo fondiario, la prescrizione del diritto del creditore decorre dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore non comunichi formalmente al debitore insolvente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c. Tale comunicazione equivale a una manifestazione di volontà di risolvere il contratto e anticipare l'esigibilità del credito; in assenza di tale comunicazione, la prescrizione non può considerarsi decorso prima della notifica dell'atto di precetto.

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