(massima n. 1)
            Il principio di correttezza e buona fede, rilevante nell'ambito dello svolgimento dei rapporti obbligatori e dell'esecuzione del contratto, non si estende alla disciplina delle condotte processuali. Durante il processo, le parti godono di libertą nel delineare le rispettive strategie difensive, purché nel rispetto del divieto generale di abusare del diritto, che include evitare agire o resistere con mala fede o colpa grave, frazionare abusivamente il credito, o usare espressioni sconvenienti o offensive.