(massima n. 1)
Grava sull'attore che deduca l'inadempimento professionale l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa. Poiché l'esito negativo del giudizio non costituisce indice di responsabilitą del difensore, vi č la necessitą di prova in ordine alle condotte poste a sostegno dell'opposizione nonchč dall'avere consigliato la proposizione di azioni infondate o temerarie.