(massima n. 1)
            Il professionista incaricato di attestare la veridicitą dei dati aziendali e la fattibilitą del piano di concordato preventivo deve operare con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., che implica verifiche e controlli approfonditi sui dati del magazzino e sui rapporti societari, non limitandosi a una valutazione acritica dei documenti forniti dalla parte committente.