Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6382 del 10 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il professionista incaricato di attestare la veridicitą dei dati aziendali e la fattibilitą del piano di concordato preventivo deve operare con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., che implica verifiche e controlli approfonditi sui dati del magazzino e sui rapporti societari, non limitandosi a una valutazione acritica dei documenti forniti dalla parte committente.

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