(massima n. 1)
In caso di bonifico domiciliato erroneamente versato a persona diversa dal beneficiario legittimo, si applica la disciplina della responsabilità contrattuale. Il soggetto obbligato (delegato) può liberarsi da tale responsabilità dimostrando di aver agito con la dovuta diligenza nella fase di identificazione del beneficiario, conforme agli standard professionali previsti dall'art. 1176, comma 2, c.c.