(massima n. 1)
Il rapporto di agenzia — che è di natura autonoma — non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive e istruzioni nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente, né con l'obbligo dell'agente di visitare e di istruire altri collaboratori, né con l'obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall'agente e neppure con l'obbligo di quest'ultimo di riferire quotidianamente al preponente. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia ancorché le clausole del contratto stipulato e le concrete modalità del rapporto avessero evidenziato la presenza delle predette circostanze e, in particolare, che l'agente doveva dar conto giornalmente del lavoro svolto e doveva seguire un itinerario preordinato dalla ditta preponente).