Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7280 del 19 marzo 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di notifica degli atti processuali, l'atto notificato oltre il termine previsto dalla legge in forza di una seconda notificazione può considerarsi idoneo ad evitare la decadenza soltanto nel caso in cui la prima notifica non sia andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, fermo il suo onere di riattivare il procedimento di notificazione entro un termine ragionevole.

(massima n. 2)

Il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell'art. 148 cod. proc. civ., nell'eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell'indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica; non è invece sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l'albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica.

(massima n. 3)

Non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l'albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Tale dovere incombe professionalmente sul solo notificante e la mancata osservanza non può essere addebitata al pubblico ufficiale. Questi infatti è tenuto a svolgere indagini concrete in loco, al fine di appurare la corrispondenza tra l'indirizzo indicato nella relata e la presenza della residenza o del domicilio della persona cui la notifica è diretta ovvero la sua concreta irreperibilità, ma non anche di svolgere ricerche in ordine al suo effettivo indirizzo.

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