Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 5889 del 5 marzo 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La mancanza di sottoscrizione autografa da parte dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica determina la giuridica inesistenza della stessa notifica, insuscettibile di sanatoria.

(massima n. 2)

In caso di inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione autografa nellla relata e conseguente decadenza del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso del contribuente va accolto.

(massima n. 3)

Per la validitā della notifica di un atto, non č necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa, ma occorre piuttosto che l'ufficiale attesti, mediante la sua sottoscrizione autografa, l'attivitā compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare.

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