(massima n. 3)
Per la validitā della notifica di un atto, non č necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa, ma occorre piuttosto che l'ufficiale attesti, mediante la sua sottoscrizione autografa, l'attivitā compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare.