(massima n. 1)
Le notifiche delle cartelle esattoriali devono essere trattate distintamente qualora siano avvenute mediante le procedure dell'irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) e dell'irreperibilità assoluta (art. 143 c.p.c.). La confusione tra le due discipline costituisce un vizio procedurale che può inficiare la validità della sentenza.