(massima n. 1)
La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall'art. 1741 c.c., č ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalitā di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilitā personale e diretta dello spedizioniere per l'esecuzione del trasporto.