(massima n. 1)
Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere (nella specie, curando l'esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto — operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1737 c.c. sul contenuto del contratto di spedizione — risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell'art. 1717 c.c.