(massima n. 1)
I1 contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, con la conseguenza che i rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 c.c., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revoca ex art. 671. fall. nella ipotesi di fallimento, medio tempore, delmandante stesso.