(massima n. 2)
Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non č ex se riconducibile tra le operazioni accessorie previste dall'art. 1737; c.c., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilitā dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui č subordinata la consegna della merce e che egli non č stato autorizzato dal mandante a sostituire a sé il vettore nell'adempimento dell'incarico.