(massima n. 1)
Nel contratto di commissione avente ad oggetto cose mobili, l'eventuale consegna di queste al commissionario per il compimento della sua attività fa nascere in capo allo stesso un obbligo di custodia, strumentale rispetto a quello di compiere l'attività giuridica necessaria per la loro vendita in nome proprio e nell'interesse del committente — nel che si realizza la causa tipica del contratto di cui all'art. 1731 c.c. — con la conseguenza che, per determinare il grado di diligenza nella custodia del commissionario, e la conseguente responsabilità per perdita ed avaria della cosa, non devono adoperarsi i criteri validi per il contratto di deposito — del quale la custodia costituisce l'oggetto della prestazione del depositario, la cui diligenza deve essere adeguata alla funzione tipica, caratterizzante tale contratto — ma occorre commisurare quella diligenza alla funzione precipua del contratto di commissione, sicché i modi di conservazione delle cose ricevute sono solo quelli necessari per l'adempimento dell'obbligazione principale di vendita di esse, con conseguente applicabilità non dell'art. 1768, o degli artt. 1787 e 1789 (deposito nei magazzini generali), bensì della norma generale dell'art. 1176 c.c.