(massima n. 1)
Nel contratto di commissione, essendo l'oggetto del contratto, l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente, la provvigione anche quando ë previsto un diritto di esclusiva, è più specificamente legata agli affari direttamente conclusi dal mandatario piuttosto che all'attività promozionale dello stesso. Consegue che a tale contratto è inapplicabile il disposto dell'art. 1748, secondo comma relativo al contratto di agenzia e che l'eventuale violazione del patto di esclusiva non può dar luogo al diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal mandante, ma solo ad una pretesa risarcitoria in relazione alla quale l'ammontare delle provvigioni perdute costituisce solo un elemento di danno da liquidare tenendo conto anche delle spese che, per la conclusione degli affari, il mandatario avrebbe dovuto sostenere.