(massima n. 1)
Il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (da ricondursi, pił correttamente, nel paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontą di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello. (Per la S.C., tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, nč sono stati prospettati).