Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32100 del 20 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (da ricondursi, pių correttamente, nel paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontā di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello. (Per la S.C., tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, nč sono stati prospettati).

(massima n. 2)

La violazione dell'art. 2697 c.c., č censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, mentre nella specie parte ricorrente lamenta la mancata assunzione di mezzi istruttori.

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