(massima n. 1)
Con riguardo ad arbitrato irrituale, nel caso in cui gli arbitri siano nell'impossibilitą di rendere il lodo nel termine, per causa a loro non imputabile (nella specie, giustificato ritardo nel deposito di una consulenza tecnica d'ufficio), il rifiuto di una delle parti mandanti di concedere una proroga si configura come fatto imputabile alla parte stessa (creditrice della prestazione di rendimento del lodo), che rende legittima, alla stregua dell'art. 1727 c.c., la rinuncia degli arbitri al mandato.