(massima n. 1)
La morte del mandatario ad negotia, costituitosi in giudizio per il mandante tramite procuratore legale, e la morte del mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto hanno rilevanza processuale ed importano l'interruzione del processo, in quanto siano dichiarate o notificate dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte di una delle parti sia nota al giudice od alla controparte e sia da quest'ultima comunicata nel processo, sopravvivendo la rappresentanza processuale — per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte — al decesso del mandante.