(massima n. 1)
In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., gli atti compiuti dal rappresentante nell'esplicazione dell'attivitą gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell'attivitą gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del mandato per morte del mandante non avesse travolto la procura speciale rilasciata dal mandatario al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione).