(massima n. 1)
In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entitą economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalitą dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).