Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27223 del 21 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum. Tale omissione viola l'obbligo inderogabile del giudice di provvedere sulle spese del procedimento stabilito dagli artt. 91 e 98 cod. proc. civ.

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