(massima n. 1)
Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilitą aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilitą della propria domanda. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha condannato al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. il ricorrente che aveva agito in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte).