(massima n. 1)
Ai fini della condanna per responsabilitā aggravata ex art. 96 c.p.c. non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore (ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l'espresso riferimento alla "mala fede") ma č sufficiente la "colpa grave", la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente l'ingiustizia della propria domanda. L'accertamento di tale "colpa grave", implicando un apprezzamento di mero fatto, č insindacabile in sede di legittimitā se congruamente motivato.